Coesione con cittadino UE
Il Decreto Legislativo 30/2007, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, disciplina la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari, per cui anche l'ipotesi della coesione con cittadino italiano.
Tale normativa, specificato che "cittadino dell'Unione" è qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, riconosce il diritto al ricongiungimento per una serie di familiari tassativamente indicati all'art. 2, ovvero:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
I soggetti di cui sopra potranno fare ingresso in Italia con un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli, e poi presentarsi nella
Questura competente in base alla residenza per richiedere la carta di soggiorno per coesione familiare con cittadino italiano o di altro Stato membro, ai sensi del D. Lgs. 30/2007.
Occorre allegare tutta la documentazione, tradotta e legalizzata (o apostillata, se lo Stato straniero aderisce alla Convenzione Aja del 1961), che dimostra la parentela, più i restanti certificati e autocertificazioni, tra cui la presa a carico dello straniero e i redditi del cittadino UE ospitante.
L'art. 3 prevede un'altra categoria di familiari, più ampia, per i quali è specificato che "senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno".
Le persone in questione sono:
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b) se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
Bisogna porre in evidenza che nei casi dei familiari non stretti elencati all'art. 3 non vi è alcun diritto al ricongiungimento: la legge, infatti, prevede semplicemente che lo Stato membro “si impegna ad agevolare il ricongiungimento familiare, ma non vi è un vero e proprio obbligo per lo Stato stesso.
Lo Studio Legale Boschetti è specializzato nella materia del ricongiungimento e della coesione familiare con cittadino italiano.
L'assistenza di un legale esperto nella materia è fondamentale per lo straniero al fine di ottenere la carta o il permesso di soggiorno per coesione familiare, senza incappare in inutili ritardi.
Assistiamo inoltre chi ha ricevuto un provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi familiari o di diniego del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per familiari di cittadini UE.
Ricorso contro diniego della coesione familiare con cittadino italiano
Chi ha subito un provvedimento di diniego può presentare ricorso per la coesione familiare con un cittadino italiano.
Il ricorso viene trattato con il rito sommario, ai sensi degli artt. 702 bis e ss. del codice di procedura civile, e deve essere presentato davanti al Tribunale Ordinario, sezioni specializzate per il diritto dell'immigrazione.
Competente è il giudice del luogo in cui ha la dimora il richiedente. L'azione viene proposta contro il Ministero dell'Interno, rappresentato per legge dall'Avvocatura dello Stato. Trattandosi di un diritto soggettivo - il diritto all'unità familiare - non esiste un termine di decadenza per presentare il ricorso.
Nel ricorso per la coesione familiare con un cittadino italiano bisogna dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali il cittadino italiano ha richiesto la coesione familiare con il cittadino straniero.
La causa è essenzialmente documentale, ma può anche prevedere un interrogatorio libero delle parti davanti al giudice, quando ad esempio è stato contestato dall'Amministrazione il matrimonio di comodo o matrimonio fittizio per ottenere il permesso di soggiorno, e occorre sentire i coniugi per verificare se la loro unione è reale o solo strumentale a eludere le norme del diritto dell'immigrazione.
Chi ha ricevuto il diniego della coesione familiare e intende presentare ricorso per la coesione familiare con un cittadino italiano deve senza dubbio rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell'immigrazione. Lo Studio Legale Boschetti conta un'esperienza ultradecennale in materia, con molti casi risolti con successo, tra cui un caso di diniego della coesione familiare per matrimonio ritenuto fittizio o di comodo.
Coesione con cittadino UE ( comunitario, straniero e italiano) con lo Studio legale dell'Avvocato Francesco Boschetti
- Visto di Ingresso
- Norme sul visto d'ingresso
- I documenti per il visto
- I mezzi di sussistenza
- Ricongiungimento Familiare
- Coesione con cittadino UE
- Adozione di maggiorenni
- Ingresso per lavoro al di fuori delle quote
- Ricorso contro diniego del visto
- Permesso di Soggiorno
- Requisiti permesso di soggiorno
- Domanda permesso di soggiorno
- Accordo di integrazione
- Soggiornanti lungo periodo
- Protezione Internazionale
- Flussi e Sanatoria
- Consulenza immobiliare per stranieri
- Cittadini dell'Unione
- Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
- Conversione del permesso di soggiorno
- Diniego visto per residenza elettiva
- Ingresso per stranieri investitori o con ampie risorse economiche